TRASPORTO DI ALIMENTI
La normativa ATP ed HACCP hanno il non facile compito di salvaguardare
l’integrità delle derrate deperibili. La differenza tra le suddette normative è
la seguente:
LA NORMA H.A.C.C.P. previene il deperimento di alimenti causato da cariche
batteriche presenti in ambienti, contenitori o veicoli non idonei mantenimento
di alimenti;
LA NORMA ATP previene il deperimento di alimenti dovuto a variazioni di
temperatura.
Recentemente i controlli H.A.C.C.P. da parte delle ASL e soprattutto da parte
dei N.A.S. sono applicati con maggiore frequenza, e ciò fornisce una notevole
possibilità di vendita.
Di seguito indichiamo i punti salienti delle leggi che regolamentano il
trasporto di alimenti e che vi invitiamo a leggere per intero, al fine di
fornire al cliente una buona consulenza e quindi acquistare la sua fiducia:
- DECRETO 26 MAGGIO 1997 N. 155 (RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/43/CEE - METODO
H.A.C.C.P.) : “I veicoli utilizzati per il trasporto di alimenti devono essere
mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione, al fine di
proteggere gli alimenti da fonti contaminazione e devono essere, se necessario,
progettati e costruiti in modo tale da consentire un’adeguata pulitura e
disinfezione”
- DECRETO 26 MARZO 1982 n. 777 (RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 76/893/CEE SUGLI
OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI): “i prodotti
finiti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari, non possono
contenere piombo, zinco o leghe contenenti più del 10% di piombo. Questi
materiali, rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati,
se messi a contatto per 24 ore con una soluzione all 1% di acido acetico non
devono cedere piombo a temperatura ordinaria”
- DECRETO 26 MARZO 1980 N. 327 (DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA
VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE): “Il trasporto di sostanze
alimentari deve avvenire con mezzo igienicamente idoneo e tale da assicurare
alle medesime una adeguata protezione, in relazione al genere delle sostanze
trasportate, evitando ogni causa di insudiciamento o altro danno che possa
derivare alle sostanze alimentari trasportate dagli agenti atmosferici o da
altri fattori ambientali”
La conformità del “COVER” a tutte le suddette normative è CERTIFICATA da un test
realizzato da un laboratorio terzo, di cui alleghiamo copia del referto. Un
campione di superficie di un pannello in vetroresina utilizzato per il COVER, è
stato sporcato con diversi tipi di cariche batteriche tipiche degli alimenti. In
seguito ad un’applicazione prolungata con temperature fino a 44° è stato
ripulito e disinfettato con una soluzione di ipoclorito di sodio. In seguito a
successivi controlli, il pannello oltre a risultare perfettamente pulito, non ha
avuto variazioni chimiche della materia, non ha quindi inquinato. “COVER” è
realizzato con prodotti che sono idonei a venire a contatto con derrate
alimentari in conformità alle caratteristiche ben precise, definite dal Decreto
n.777 del 23 agosto 1982. I materiali utilizzati per produrre COVER non
contengono tali sostanze, per cui allo stato di vendita, non sono dannosi per la
salute.
TRASPORTO DI MEDICINALI
Questo trasporto è regolamentato dal Decreto 6 luglio 1999 e dalla successiva
circolare n.2 del 13 gennaio 2000. Di seguito indichiamo i punti salienti di
queste normative, che vi invitiamo a leggere per intero:
-DECRETO 6 LUGLIO 1999 (LINEE DIRETTRICI IN MATERIA DI BUONA PRATICA DI
DISTRIBUZIONE MEDICINALI): “Tutti i mezzi impiegati per il trasporto dei
medicinali devono essere dotati nel vano di trasporto di impianti idonei a
garantire una temperatura alla quale in linea con le indicazioni europee sulle
prove di stabilità, le caratteristiche dei prodotti non vengano alterate. Tutti
i mezzi devono essere provvisti anche di una adeguata coibentazione fatti salvi
casi eccezionali e documentati di trasporti in caso di urgenza e necessità,
purchè da essi non derivino rischi di deperimento dei medicinali”
-Circolare n. 2 del 13.01.2000 (INFORMAZIONE SULLA TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE
DEI PRODOTTI MEDICINALI): “Si ritiene, ferma restando la discrezionalità
affidata al responsabile del sistema di qualità, che, per una ottimizzazione
gestionale, siano preferibili una conservazione e un trasporto effettuati, in
modo unitario, ad una temperatura (inferiore ai 25°) che possa coinvolgere i
farmaci a +25°, a +30° e quelli senza indicazione”
“COVER” è stato testato i camera climatica e previo l’applicazione di un idoneo
impianto di climatizzazione, il vano di carico mantiene una temperatura di 18°
con 43° esterni.
Nel caso in cui il cliente abbia la necessità di trasportare anche medicinali
che debbano stare ad una temperatura inferiore (vaccini e soluzioni iniettabili)
può trasportarli all’interno di appositi contenitori caricati all’interno del
vano di carico del veicolo.
TRASPORTO MERCI PERICOLOSE
Questo trasporto è regolamentato dalla normativa ADR che tratta dettagliatamente
degli imballaggi e dei sistemi di trasporto di tutte le merci pericolose. In
particolare il seguente punto richiede un veicolo allestito con “COVER”:
NORMATIVA ADR: “I veicoli e i contenitori riutilizzabili, così come gli elementi
di attrezzature e dispositivi riutilizzabili, venuti a contatto con
sottoprodotti di origine animale e prodotti trasformati devono essere:
tenuti in buono stato di pulizia;
Puliti e asciutti prima dell’utilizzazione;
Puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione”
Il “COVER” è conforme al trasporto delle seguenti classi di trasporto di merci
pericolose:
Classe 6.1: Sostanze Tossiche
Classe 6.2: Sostanze Infettive
Classe 8: Materie corrosive
Anche in questo caso, il “COVER” soddisfa tutti i requisiti normativi di questo
particolare tipo di trasporto
TRASPORTO SALME
Questo trasporto è regolamentato dal Decreto 10 settembre 1990 n. 285. Di
seguito indichiamo il punto saliente di questa normativa, che vi invitiamo a
leggere per intero:
DECRETO 10 SETTEMBRE 1990 N. 285: “I carri destinati al trasporto dei cadaveri
su strada debbono essere interamente rivestiti di lamiera metallica o di altro
materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile”
Anche in questo caso, il “COVER” soddisfa tutti i requisiti normativi di questo
particolare tipo di trasporto